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Tesserino Venatorio




TESSERINO REGIONALE DI CACCIA (Legge 157/92; L.R. 7/95; D.G.R.M. 4/7/00)

Soggetti interessati:

Titolari di licenza di caccia che intendono esercitare attività venatoria nella Regione di residenza o di altre Regioni

Iter procedurale:

Interessato presenta richiesta rilascio gratuito tesserino di caccia a Comune di residenza. Allegare tesserino caccia, rilasciato nella precedente campagne venatorie.

Tesserino, consegnato a Comune già compilato da Ambiti Territoriali Caccia (ATC) per cacciatori in regola con iscrizione, contiene:

a) generalità titolare;

b) calendario venatorio con relative giornate di caccia;

c) forma di caccia prescelta tra quelle ammesse nella Regione;

d) ambito territoriale di caccia prescelto.

Tesserino rilasciato da Comune è personale, singolo (Non più di 1 tesserino per persona), valido per 1 stagione di caccia su tutto il territorio nazionale.

Cacciatore fuori Regione ammesso a cacciare nelle Marche, purchè:

a) non superata capienza annuale massima di cacciatori fissata da Regione per singola ATC;

b) in regola con norme di iscrizione ad ATC prescelto nelle Marche;

c) in possesso tesserino rilasciato da Regione di residenza.

Se caccia esercitata fuori del territorio della Regione di emissione, occorre riportare su tesserino tempi, luoghi, modalità di caccia vigente nella Regione interessata.

Tesserino, unitamente a licenza di porto di fucile e polizza assicurativa, deve sempre accompagnare cacciatore ed essere esibito ad agenti di vigilanza.

In caso di deterioramento, smarrimento, furto denuncia ad organi polizia (Vecchio tesserino deteriorato viene ritirato) e richiesta emissione nuovo tesserino a Comune residenza, corredata da copia denuncia.

Cacciatori debbono annotare sul tesserino in appositi spazi: giorno di caccia, sigla ATC prescelto, numero capi abbattuti di selvaggina stanziale o migratoria o delle specie in deroga.

Cacciatore consegna tesserino a Comune al termine stagione venatoria e comunque entro 28 Febbraio successivo(o data stabilita dalle singole regioni), pena esclusione dal rilascio nuovo tesserino, "salvo giusiticazioni formali". Comune restituisce tesserini ad ATC entro 31 Marzo.

Comuni comunicano entro 15 Febbraio di ogni anno a Regione e Provincia numero tesserini di caccia rilasciati nella precedente annata venatoria.

Sanzioni:

Chiunque pur disponendo, non mostra ad agente venatorio, tesserino regionale: multa da 200.000 a 1.200.000.

Avvenuta revoca o sospensione della validità o esclusione del rilascio della licenza di caccia si ha automatica revoca, sospensione o esclusione dal tesserino regionale per pari durata.