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Tutto quello che dovete sapere sulla caccia




Definizione di attivita' venatoria

Molti credono che per attivita' venatoria si intenda esclusivamente l'atto dell'esplosione del colpo di fucile. Niente di piu' inesatto: la legge sulla caccia dice che "E' considerato altresi' esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla". Quindi un cacciatore esercita la caccia anche se con il fucile in spalla, aperto e scarico.

Le distanze da case, stalle, fabbriche, garages, magazzini, ecc.

E' vietato l'esercizio venatorio a distanza inferiore a 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, ed e' altresi' vietato sparare ad una distanza inferiore ai 150 metri nella direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, macchine agricole, ferrovie e strade, funivie, filovie.
Sanzione amministrativa di 206,60 €

Le distanze da strade e linee ferroviarie

E' vietato l'esercizio venatorio a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade ponderali ed interponderali. Quindi qualsiasi strada, anche quelle comunali non asfaltate, ha una fascia di rispetto in entrambi i lati di 50 metri.

Le distanze dai trattori e macchine agricole in funzione

E' vietato l'esercizio venatorio a distanza inferiore a 100 metri da macchine agricole in funzione (trattori, trattori con carri o aratri o fresatrici o trainanti altri mezzi agricoli, mietitrebbiatrici, ecc.)
Sanzione amministrativa di 206,60 €.

Il trasporto di armi

E' vietato il trasporto all'interno dei centri abitati e delle altre zone dove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed in custodia. Pertanto e' vietato trasportare il fucile anche in bicicletta, o portare il fucile in spalla a meno di 100 metri dalle case e 50 dalle strade se non scarico e dentro al fodero.
Sanzione amministrativa di 206,60 € e possibilita' di ritiro della licenza di caccia.

Luoghi di divieto di caccia

Luogo

Sanzione

GIARDINI PRIVATI

Sanzione amministrativa di 206,60 €.

GIARDINI PUBBLICI

Ammenda da 464,80 € a 1.549,40 € e arresto fino a 6 mesi.

PARCHI NATURALI

Ammenda da 464,80 €  a 1.549,40 € e arresto fino a 6 mesi.

PARCHI ARCHEOLOCICI

Sanzione amministrativa di 206,60 €.

TERRENI ADIBITI AD ATTIVITA' SPORTIVE

Ammenda da 464,80 €  a 1.549,40 € e arresto fino a 6 mesi.

RISERVE NATURALI

Ammenda da 464,80 €  a 1.549,40 € e arresto fino a 6 mesi.

OASI NATURALI

Ammenda da 464,80 €  a 1.549,40 € e arresto fino a 6 mesi.

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

Ammenda da 464,80 €  a 1.549,40 € e arresto fino a 6 mesi.

FORESTE DEMANIALI

Sanzione amministrativa di 206,60 €.

CENTRI DI RIPRODUZIONE FAUNA SELVATICA

Ammenda da 464,80 €  a 1.549,40 € e arresto fino a 6 mesi.

OPERE DI DIFESA DELLO STATO

Sanzione amministrativa di 206,60 €.

BENI MONUMENTALI SE TABELLATI

Sanzione amministrativa di 206,60 €.

AIE E CORTI

Sanzione amministrativa di 206,60 €.

Divieto di caccia sui terreni coltivati

L'esercizio venatorio e' vietato in forma vagante (con il cane o da capanno temporaneo) sui terreni in attualita' di coltivazione. Sono da considerarsi terreni in attualita' di coltivazione:

  • i terreni con coltivazioni erbacee da seme: frumento, avena, miglio, girasole, ecc.

  • i frutteti specializzati: pescheti, pereti, meleti, kiwueti, noceti, ciliegieti.

  • i vigneti e gli uliveti fino alla data dei raccolto.

  • i terreni coltivati a soia, mais e riso fino alla data del raccolto

Sanzione amministrativa di 206,60 €.

Divieto di caccia nei fondi chiusi

L'esercizio venatorio e' vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica di altezza non inferiore a 1,20 metri. Di tali fondi vanno informati gli uffici caccia provinciali.
Sanzione amministrativa di 206,60 €.

  1. Potete trovare il testo completo della legge 157/92 sulla caccia sul sito della sezione ENPA di Torino ).