Definizione di attivita' venatoria
Molti credono che per attivita' venatoria si intenda esclusivamente
l'atto
dell'esplosione del colpo di fucile. Niente di piu' inesatto: la
legge sulla caccia
dice che "E' considerato altresi' esercizio venatorio il vagare o il
soffermarsi
con mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della
fauna selvatica o
di attesa della medesima per abbatterla". Quindi un cacciatore
esercita la caccia
anche se con il fucile in spalla, aperto e scarico.
Le distanze da case, stalle, fabbriche, garages, magazzini, ecc.
E' vietato l'esercizio venatorio a distanza inferiore a 100 metri da
immobili,
fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, ed e'
altresi' vietato
sparare ad una distanza inferiore ai 150 metri nella direzione di
immobili,
fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro,
macchine agricole,
ferrovie e strade, funivie, filovie.
Sanzione amministrativa di 206,60 €
Le distanze da strade e linee ferroviarie
E' vietato l'esercizio venatorio a distanza inferiore a 50 metri da
vie di comunicazione
ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade ponderali
ed interponderali. Quindi
qualsiasi strada, anche quelle comunali non asfaltate, ha una fascia
di rispetto in entrambi i lati di 50 metri.
Le distanze dai trattori e macchine agricole in funzione
E' vietato l'esercizio venatorio a distanza inferiore a 100 metri da
macchine agricole in
funzione (trattori, trattori con carri o aratri o fresatrici o
trainanti altri mezzi agricoli,
mietitrebbiatrici, ecc.)
Sanzione amministrativa di 206,60 €.
Il trasporto di armi
E' vietato il trasporto all'interno dei centri abitati e delle altre
zone dove
e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di
qualunque genere e
comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi
da sparo
per uso venatorio che non siano scariche ed in custodia. Pertanto e'
vietato
trasportare il fucile anche in bicicletta, o portare il fucile in
spalla a meno di 100
metri dalle case e 50 dalle strade se non scarico e dentro al fodero.
Sanzione amministrativa di 206,60 € e possibilita' di ritiro della
licenza di caccia.
Luoghi di divieto di caccia
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Luogo
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Sanzione
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GIARDINI PRIVATI
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Sanzione amministrativa di 206,60 €.
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GIARDINI PUBBLICI
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Ammenda da 464,80 € a 1.549,40 € e arresto fino a 6 mesi.
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PARCHI NATURALI
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Ammenda da 464,80 € a 1.549,40 € e arresto fino a 6 mesi.
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PARCHI ARCHEOLOCICI
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Sanzione amministrativa di 206,60 €.
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TERRENI ADIBITI AD ATTIVITA' SPORTIVE
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Ammenda da 464,80 € a 1.549,40 € e arresto fino a 6 mesi.
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RISERVE NATURALI
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Ammenda da 464,80 € a 1.549,40 € e arresto fino a 6 mesi.
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OASI NATURALI
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Ammenda da 464,80 € a 1.549,40 € e arresto fino a 6 mesi.
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ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA
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Ammenda da 464,80 € a 1.549,40 € e arresto fino a 6 mesi.
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FORESTE DEMANIALI
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Sanzione amministrativa di 206,60 €.
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CENTRI DI RIPRODUZIONE FAUNA SELVATICA
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Ammenda da 464,80 € a 1.549,40 € e arresto fino a 6 mesi.
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OPERE DI DIFESA DELLO STATO
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Sanzione amministrativa di 206,60 €.
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BENI MONUMENTALI SE TABELLATI
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Sanzione amministrativa di 206,60 €.
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AIE E CORTI
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Sanzione amministrativa di 206,60 €.
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Divieto di caccia sui terreni coltivati
L'esercizio venatorio e' vietato in forma vagante (con il cane o da
capanno
temporaneo) sui terreni in attualita' di coltivazione.
Sono da considerarsi terreni in attualita' di coltivazione:
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i terreni con coltivazioni erbacee da seme: frumento, avena,
miglio, girasole, ecc.
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i frutteti specializzati: pescheti, pereti, meleti, kiwueti,
noceti, ciliegieti.
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i vigneti e gli uliveti fino alla data dei raccolto.
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i terreni coltivati a soia, mais e riso fino alla data del raccolto
Sanzione amministrativa di 206,60 €.
Divieto di caccia nei fondi chiusi
L'esercizio venatorio e' vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro
o da rete
metallica di altezza non inferiore a 1,20 metri. Di tali fondi vanno
informati
gli uffici caccia provinciali.
Sanzione amministrativa di 206,60 €.
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Potete trovare il
testo completo della legge 157/92 sulla caccia
sul sito della sezione ENPA di Torino
).
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