|
Le sentenze
Inclusione da parte delle Regioni di specie sottratte dagli
elenchi delle specie cacciabili (legge quadro 11 febbraio 1992,
n. 157) – illegittimità.
Illegittimità costituzionale della delibera legislativa recante
"Ulteriori modificazioni alla legge regionale 1° luglio
1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)",
riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale della
Liguria, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in
relazione all'art. 19 della legge quadro 11 febbraio 1992, n.
157. Le legge regionale consentiva - sia pure in via derogatoria
e allo scopo di prevenire danni alle colture e altri eventi
dannosi – la caccia alle specie selvatiche enumerate al comma
2 dell’art. 34, il quale include più di una specie sottratta
dagli elenchi delle specie cacciabili dal citato D.P.C.M. 21
marzo 1997. La rigorosa disciplina del controllo faunistico
recata dall'art. 19 della legge n. 157 del 1992 è strettamente
connessa all'ambito di operatività della direttiva 79/409/CEE,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Corte
Cost. Sentenza 17 maggio 2001 n. 135.
(vedi: Sentenza
per esteso)
Costituisce
esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi in attitudine di
ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per
abbatterla anche se il cacciatore abbia il fucile scarico ed
aperto.
Costituisce esercizio venatorio, sanzionabile
amministrativamente, anche il vagare o il soffermarsi con i
mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della
fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, tale
attitudine non può considerarsi esclusa dal fatto che il
cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere,
proprio perché aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per
abbattere la selvaggina. Cassazione civile sez. III, 15
novembre 2000, n. 14824. (Vedi anche Cassazione
Civile 1997 n. 8890 in: Sentenze
per esteso).
Divieto di introduzione e di attraversamento nei parchi e
nelle riserve, da parte di privati, di armi (anche se scariche e
riposte nell'apposita custodia), esplosivi e mezzi distruttivi o
di cattura in genere senza apposita autorizzazione “Il
reato di cui al combinato disposto degli artt. 11, comma 3,
lett. f), e 30, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n.394,
consistente nella violazione del divieto di introduzione nei
parchi nazionali, da parte di privati, di armi, esplosivi e
mezzi distruttivi o di cattura in genere senza apposita
autorizzazione - divieto operante, per il disposto di cui
all'art.6, comma 4, della citata legge n.394/1991 anche per ogni
altra area protetta, quale definita e classificata seconda la
deliberazione del Ministero dell'ambiente in data 2 dicembre
1996, in G.U. n.139 del 17 giugno 1997 – è configurabile
anche nel caso in cui l'arma venga trasportata, scarica, chiusa
nella sua custodia ed a bordo di un veicolo, durante
l'attraversamento dell'area protetta da parte di soggetti
diretti altrove; e ciò senza che in contrario possa farsi
richiamo, trattandosi di un fucile da caccia, all'art.21, lett.
g), della legge il febbraio 1992 n.157, in base al quale è
consentito il trasporto delle armi da caccia purché scariche e
chiuse in custodia, anche in zone in cui è vietata l'attività
venatoria, atteso che tale disposizione, riferendosi alle
"altre" zone in cui opera il detto divieto, non vale
relativamente ai luoghi specificamente indicati alle lettere da
a) ad e) dello stesso art. 21 (tra i quali figurano i parchi
nazionali e le riserve naturali), nei quali il divieto in
questione si correla ad interessi ulteriori rispetto a quelle di
mera protezione della fauna selvatica”. Corte di
Csassazione - Sez. III Penale , 5 gennaio 2000, n. 30 - ud. 22
ottobre 1999
Divieto
di caccia nei Parchi - non necessitano le tabellazioni. Ai
sensi del combinato disposto degli art. 21 comma 1 lett. b) e 30
comma 1 lett. d) l. n. 157 del 1992 e dell'art. 22 comma 6 l. n.
394 del 1991, l'attività venatoria è vietata all'interno di
tutti i parchi nazionali, naturali regionali e delle riserve
naturali ed è irrilevante il caso in cui in epoca successiva
alla commissione del reato, nel medesimo luogo, la caccia sia
stata consentita a causa della nuova perimetrazione operata da
una legge regionale, risultando inapplicabile in tal caso il
principio del "favor rei".
I parchi
nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi
provvedimenti pubblicati su Gazzette e Bollettini Ufficiali, non
necessitano della tabellazione perimetrale al fine di essere
individuati come aree ove sia vietata l'attività' venatoria e
pertanto non può essere riconosciuta la buona fede degli
imputati del reato di esercizio venatorio in area protetta in
caso di assenza di tabellazione. Cassazione penale sez.
III, 19 marzo 1999, n. 5457.
Divieto
di uccellagione. Costituisce uccellaggione,
penalmente sanzionata dall'art. 30 lett. e) l. 11 febbraio 1992
n. 157, e non il meno grave reato di esercizio della caccia con
mezzi vietati, previsto e punito dalla lett. h) del medesimo
art. 30 l'installazione di trappole munite di lacci di crine,
per la cattura e lo strangolamento di volatili, atteso che in
tal modo si realizza la possibilità, caratteristica appunto
dell'uccellaggione rispetto all'altra ipotesi di reato, di un
depauperamento, sia pure parziale, della fauna selvatica,
riconducibile alle modalità indiscriminate dell'esercizio
venatorio. Cassazione penale sez. III, 2 giugno 1999, n.
9607.
Violazione del divieto di caccia in fondo chiuso -
irrilevanza della notifica regionale e della mancata opposizione
di cartelli di divieto. Ai
fini della configurabilità della violazione divieto di
caccia in fondo
chiuso di cui
all'art. 17 della l. n. 968 del 1997 (norma poi
sostituito dalla
l. n. 157 del
1992, ma applicabile,
"ratione temporis",
alla fattispecie),
è sufficiente
che il fondo risulti
recintato con
rete metallica
o con
struttura muraria,
senza che assuma
rilievo, per converso, ne' la mancata apposizione di
cartelli di divieto
ne' l'omessa notifica (prevista dal ricordato art. 17) ai
competenti organi regionali.
Cassazione civile sez. I, 12 gennaio 1999, n. 249.
Deroga al prelievo venatorio da parte delle Regioni alla
L. n. 157/1992, illegittimità costituzionale - Patrimonio
indisponibile dello Stato - Affievolimento del
"diritto" di caccia - Perentorietà dell'elenco delle
specie cacciabili.
La l. 11 febbraio
1992 n. 157, pur avendo recepito espressamente la
direttiva comunitaria
2 aprile
1979 n. 409 Cee sulla conservazione
degli uccelli selvatici, non ha disciplinato la facoltà
di deroga ai divieti
di prelievo
venatorio come
introdotta dall'art.
9 stessa
direttiva; pertanto,
sono illegittimi gli atti regionali di autonoma
attivazione in via amministrativa della detta deroga,
senza attendere la
necessaria legge
nazionale che,
in materia,
deve valutare
organicamente i
vari interessi
in gioco
(non soltanto
quelli di carattere
venatorio), con la conseguente legittimità costituzionale, sul
piano dell'incisione sulle competenze regionali, delle
decisioni degli
organi di
controllo statale
recanti annullamento
di quegli atti.
Anche quando sussista la possibilità di coesistenza di fonti
statali con quelle regionali, la fonte nazionale è legittimata
ad intervenire secondo modalità procedurali e sulla base di
presupposti prescritti dall'ordinamento; pertanto, il d.P.C.M.
27 settembre 1997, recante modalità di esercizio delle deroghe
ai divieti di caccia, di cui all'art. 9 1 lett. c)
direttiva comunitaria 2 aprile 1979 n. 409 Cee, sulla
conservazione degli uccelli selvatici, è costituzionalmente
illegittimo, tanto se si tratti di regolamento, quanto se si
configuri come atto di indirizzo e coordinamento, per il fatto
di essere stato adottato in assenza di supporto legislativo e
senza il rispetto del giusto procedimento richiesto, ivi incluso
il mancato intervento della conferenza Stato - Regioni.
Le attribuzioni delle regioni in tema di caccia, pur tenendo
conto degli ulteriori trasferimenti di competenze operato in
loro favore dal d.l.g. 4 giugno 1997 n. 143, non implicano il
disconoscimento delle competenze rimaste affidate, in materia di
tutela della fauna selvatica, allo Stato e tali da riflettersi
anche sulla disciplina delle modalità della caccia stessa, nei
limiti in cui siano dettate misure indispensabili ad assicurare
la sopravvivenza e la riproduzione di specie selvatiche.
In considerazione del carattere di norme di riforma economico -
sociale proprio delle disposizioni protettive della fauna
selvatica, nonché del carattere unitario ad esse sottostanti,
attualmente le regioni hanno la facoltà di modificare gli
elenchi delle specie cacciabili soltanto in senso ulteriormente
limitativo delle eccezioni al divieto generale di caccia.
In tema di prelievo venatorio e di protezione della fauna
selvatica omeoterma, il quadro dell'ordinamento interno (specie
l. 11 febbraio 1992 n. 157), in adesione a quello comunitario,
si basa sui seguenti principi: a) appartenenza della fauna
selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato; b)
affievolimento del diritto di caccia, subordinato alle
precedenti istanze di conservazione del patrimonio faunistico e
di salvaguardia della produzione agricola; c) regime di caccia
programmata; d) elencazione delle specie soggette a prelievo
venatorio, aggiornabile al seguito delle discipline comunitarie
ed internazionali. Corte costituzionale 14 maggio 1999, n.
169
Elementi
presuntivi che provano l’esercizio della caccia - legittimità
della sanzione amministrativa. L'esercizio della caccia può
essere provato anche in base ad elementi presuntivi, che
rivelino unicamente il proposito di attività venatoria. Tale è
la situazione di chi si trova con fucile e cartucciera in
evidente atteggiamento di caccia, a nulla rilevando che il
fucile sia scarico ed aperto. (Pretura Perugia, 24 aprile
1995). In tema di sanzioni amministrative, costituisce
esercizio venatorio anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi
destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna
selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, senza che
tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che il
cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere,
proprio perché aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per
abbattere la selvaggina. Cassazione civile sez. I, 10
settembre 1997, n. 8890. (vedi:
sentenza per esteso)
documento
tratto da: http://www.ambientediritto.it/
|