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Le sentenze
   

   Inclusione da parte delle Regioni di specie sottratte dagli elenchi delle specie cacciabili (legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157) – illegittimità. Illegittimità costituzionale della delibera legislativa recante "Ulteriori modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)", riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale della Liguria, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 19 della legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157. Le legge regionale consentiva - sia pure in via derogatoria e allo scopo di prevenire danni alle colture e altri eventi dannosi – la caccia alle specie selvatiche enumerate al comma 2 dell’art. 34, il quale include più di una specie sottratta dagli elenchi delle specie cacciabili dal citato D.P.C.M. 21 marzo 1997. La rigorosa disciplina del controllo faunistico recata dall'art. 19 della legge n. 157 del 1992 è strettamente connessa all'ambito di operatività della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Corte Cost. Sentenza 17 maggio 2001 n. 135.    (vedi: Sentenza per esteso)

   Costituisce esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla anche se il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto. Costituisce esercizio venatorio, sanzionabile amministrativamente, anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, tale attitudine non può considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina. Cassazione civile sez. III, 15 novembre 2000, n. 14824. (Vedi anche Cassazione Civile 1997 n. 8890 in: Sentenze per esteso).

   Divieto di introduzione e di attraversamento nei parchi e nelle riserve, da parte di privati, di armi (anche se scariche e riposte nell'apposita custodia), esplosivi e mezzi distruttivi o di cattura in genere senza apposita autorizzazione “Il reato di cui al combinato disposto degli artt. 11, comma 3, lett. f), e 30, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n.394, consistente nella violazione del divieto di introduzione nei parchi nazionali, da parte di privati, di armi, esplosivi e mezzi distruttivi o di cattura in genere senza apposita autorizzazione - divieto operante, per il disposto di cui all'art.6, comma 4, della citata legge n.394/1991 anche per ogni altra area protetta, quale definita e classificata seconda la deliberazione del Ministero dell'ambiente in data 2 dicembre 1996, in G.U. n.139 del 17 giugno 1997 – è configurabile anche nel caso in cui l'arma venga trasportata, scarica, chiusa nella sua custodia ed a bordo di un veicolo, durante l'attraversamento dell'area protetta da parte di soggetti diretti altrove; e ciò senza che in contrario possa farsi richiamo, trattandosi di un fucile da caccia, all'art.21, lett. g), della legge il febbraio 1992 n.157, in base al quale è consentito il trasporto delle armi da caccia purché scariche e chiuse in custodia, anche in zone in cui è vietata l'attività venatoria, atteso che tale disposizione, riferendosi alle "altre" zone in cui opera il detto divieto, non vale relativamente ai luoghi specificamente indicati alle lettere da a) ad e) dello stesso art. 21 (tra i quali figurano i parchi nazionali e le riserve naturali), nei quali il divieto in questione si correla ad interessi ulteriori rispetto a quelle di mera protezione della fauna selvatica”. Corte di Csassazione - Sez. III Penale , 5 gennaio 2000, n. 30 - ud. 22 ottobre 1999  

   Divieto di caccia nei Parchi - non necessitano le tabellazioni. Ai sensi del combinato disposto degli art. 21 comma 1 lett. b) e 30 comma 1 lett. d) l. n. 157 del 1992 e dell'art. 22 comma 6 l. n. 394 del 1991, l'attività venatoria è vietata all'interno di tutti i parchi nazionali, naturali regionali e delle riserve naturali ed è irrilevante il caso in cui in epoca successiva alla commissione del reato, nel medesimo luogo, la caccia sia stata consentita a causa della nuova perimetrazione operata da una legge regionale, risultando inapplicabile in tal caso il principio del "favor rei". I parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati su Gazzette e Bollettini Ufficiali, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di essere individuati come aree ove sia vietata l'attività' venatoria e pertanto non può essere riconosciuta la buona fede degli imputati del reato di esercizio venatorio in area protetta in caso di assenza di tabellazione. Cassazione penale sez. III, 19 marzo 1999, n. 5457.

   Divieto di uccellagione. Costituisce uccellaggione, penalmente sanzionata dall'art. 30 lett. e) l. 11 febbraio 1992 n. 157, e non il meno grave reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, previsto e punito dalla lett. h) del medesimo art. 30 l'installazione di trappole munite di lacci di crine, per la cattura e lo strangolamento di volatili, atteso che in tal modo si realizza la possibilità, caratteristica appunto dell'uccellaggione rispetto all'altra ipotesi di reato, di un depauperamento, sia pure parziale, della fauna selvatica, riconducibile alle modalità indiscriminate dell'esercizio venatorio. Cassazione penale sez. III, 2 giugno 1999, n. 9607.

   Violazione del divieto di caccia in fondo chiuso - irrilevanza della notifica regionale e della mancata opposizione di cartelli di divieto. Ai  fini della configurabilità della violazione divieto di caccia in  fondo  chiuso di  cui all'art. 17 della l. n. 968 del 1997 (norma poi  sostituito  dalla   l. n. 157  del   1992, ma  applicabile,  "ratione  temporis",  alla  fattispecie), è  sufficiente  che il fondo risulti  recintato  con rete  metallica  o  con struttura  muraria,  senza che  assuma  rilievo, per converso, ne' la mancata apposizione di cartelli  di divieto  ne' l'omessa notifica (prevista dal ricordato art. 17) ai  competenti organi regionali.   Cassazione civile sez. I, 12 gennaio 1999, n. 249.

   Deroga al prelievo venatorio da parte delle Regioni alla L. n. 157/1992, illegittimità costituzionale - Patrimonio indisponibile dello Stato - Affievolimento del "diritto" di caccia - Perentorietà dell'elenco delle specie cacciabili.  La l. 11  febbraio  1992 n. 157, pur avendo recepito espressamente la   direttiva comunitaria  2  aprile  1979 n. 409 Cee sulla conservazione  degli uccelli selvatici, non ha disciplinato la facoltà di deroga ai  divieti di  prelievo  venatorio  come introdotta  dall'art. 9  stessa  direttiva; pertanto,  sono illegittimi gli atti regionali di autonoma  attivazione in via amministrativa della detta deroga, senza attendere  la   necessaria  legge  nazionale   che,  in  materia, deve  valutare  organicamente  i vari  interessi  in  gioco (non  soltanto  quelli di  carattere venatorio), con la conseguente legittimità costituzionale,  sul  piano dell'incisione sulle competenze regionali, delle decisioni  degli organi  di  controllo  statale recanti  annullamento  di quegli  atti.

   Anche quando sussista la possibilità di coesistenza di fonti statali con quelle regionali, la fonte nazionale è legittimata ad intervenire secondo modalità procedurali e sulla base di presupposti prescritti dall'ordinamento; pertanto, il d.P.C.M. 27 settembre 1997, recante modalità di esercizio delle deroghe ai divieti di caccia, di cui all'art. 9  1 lett. c) direttiva comunitaria 2 aprile 1979 n. 409 Cee, sulla conservazione degli uccelli selvatici, è costituzionalmente illegittimo, tanto se si tratti di regolamento, quanto se si configuri come atto di indirizzo e coordinamento, per il fatto di essere stato adottato in assenza di supporto legislativo e senza il rispetto del giusto procedimento richiesto, ivi incluso il mancato intervento della conferenza Stato - Regioni. 

   Le attribuzioni delle regioni in tema di caccia, pur tenendo conto degli ulteriori trasferimenti di competenze operato in loro favore dal d.l.g. 4 giugno 1997 n. 143, non implicano il disconoscimento delle competenze rimaste affidate, in materia di tutela della fauna selvatica, allo Stato e tali da riflettersi anche sulla disciplina delle modalità della caccia stessa, nei limiti in cui siano dettate misure indispensabili ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione di specie selvatiche.

   In considerazione del carattere di norme di riforma economico - sociale proprio delle disposizioni protettive della fauna selvatica, nonché del carattere unitario ad esse sottostanti, attualmente le regioni hanno la facoltà di modificare gli elenchi delle specie cacciabili soltanto in senso ulteriormente limitativo delle eccezioni al divieto generale di caccia. 

    In tema di prelievo venatorio e di protezione della fauna selvatica omeoterma, il quadro dell'ordinamento interno (specie l. 11 febbraio 1992 n. 157), in adesione a quello comunitario, si basa sui seguenti principi: a) appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato; b) affievolimento del diritto di caccia, subordinato alle precedenti istanze di conservazione del patrimonio faunistico e di salvaguardia della produzione agricola; c) regime di caccia programmata; d) elencazione delle specie soggette a prelievo venatorio, aggiornabile al seguito delle discipline comunitarie ed internazionali. Corte costituzionale 14 maggio 1999, n. 169  

Elementi presuntivi che provano l’esercizio della caccia - legittimità della sanzione amministrativa. L'esercizio della caccia può essere provato anche in base ad elementi presuntivi, che rivelino unicamente il proposito di attività venatoria. Tale è la situazione di chi si trova con fucile e cartucciera in evidente atteggiamento di caccia, a nulla rilevando che il fucile sia scarico ed aperto. (Pretura Perugia, 24 aprile 1995). In tema di sanzioni amministrative, costituisce esercizio venatorio anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina. Cassazione civile sez. I, 10 settembre 1997, n. 8890. (vedi: sentenza per esteso)

documento tratto da: http://www.ambientediritto.it/