Lo Statuto
 

STATUTO DEL “CIRCOLO SPORTIVO CACCIAWEB”

 

Art. 1) E’ costituito un Circolo con fini sportivi e ricreativi denominato “Circolo Sportivo Cacciaweb”.

Il Circolo ha sede in Roma, Viale Regina Margherita, n. 46; E’ un’Associazione senza fini di lucro di cui al D.Lgs. 460/97, ed è un’Ente non commerciale aperto al contributo volontariato e delle istituzioni civili.

Il Circolo avrà durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con verbale di assemblea straordinaria da tenersi a termine di Statuto e di legge. Potrà altresì essere sciolto anticipatamente per volontà dei soci sempre con assemblea straordinaria da tenersi a termine di Statuto e di legge.

 

Art. 2) Il Circolo esaurisce le proprie finalità nell’ambito del territorio nazionale.

Il Circolo si propone i seguenti scopi:

a)      La promozione e la diffusione di attività sportive e ricreative-culturali;

b)      L’organizzazione di corsi sulle varie discipline sportive, di manifestazioni pubbliche o private, nonché il coordinamento di ogni altra attività allo svolgimento dello sport amatoriale ed agonistico in generale nel territorio nazionale.

c)      L’organizzazione di manifestazioni e gare sportive;

d)      La promozione e la costituzione di specifiche forme aggregative e rappresentative delle attività sportive, di formazione, di difesa dell’ambiente e di turismo fra tutti i cittadini;

e)      La promozione, lo studio, la conoscenza scientifica dell’ambiente naturale e degli ecosistemi, dell’attività sportiva e motoria per le nostre specificità umane, come elemento fondante per la formazione della personalità di ogni individuo;

f)        La promozione di idonee iniziative per il superamento di qualunque diritto esclusivo di caccia e tutti gli strumenti atti affinché i cacciatori partecipino in prima persona al governo dell’attività venatoria e della risorsa faunistico-ambientale;

g)      La cooperazione con tutti i singoli e le organizzazioni che nei campi della vita sociale e culturale operano per uno sviluppo sostenibile di tutte le attività umane;

h)      Lo svolgimento e la conoscenza dell’attività venatoria quale momento sociale ed unitario e gestione delle attività connesse alla pratica della caccia, per la tutela degli ambienti e la valorizzazione del turismo;

i)        Lo sviluppo dell’associazionismo giovanile, delle donne, degli anziani e dei disabili; della cooperazione e la formazione culturale e professionale, il volontariato, il servizio civile, la protezione civile, nonché ogni attività comunque connessa o similare alla caccia;

j)        La produzione di materiale scientifico e didattico al fine di contribuire alla formazione di una moderna coscienza sui temi concernenti l’ambiente naturale e degli ecosistemi in particolare, favorire la promozione e l’organizzazione delle attività culturali, sportive e ricreative nel rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali; di corsi di formazione ed aggiornamento per guardie venatorie ed ecologiche volontarie e per qualificare le loro funzioni, instaurare e consolidare i rapporti e a tal fine di rappresentare e tutelare gli interessi degli associati;

k)      La vendita, anche a mezzo internet, ai soli associati, di prodotti inerenti l’attività venatoria, prodotti eno-gastronomici, libri e tutto ciò sia di ausilio alle attività specifiche del Circolo;

l)        La partecipazione ad organismi pubblici nei quali sia prevista la presenza di rappresentanze sportive e/o associative;

m)    La promozione e la partecipazione a Fondazioni, Centri Studi, Istituti Scientifici, Enti e Società anche di capitali che abbiano oggetto e finalità affini a quelli del Cicolo.

 

Art. 3) Il Circolo attua le sue finalità attraverso strutture decentrate e distaccate anche al di fuori delle territorio ove è ubicata la Sua sede, con attività programmate nelle forme e con le modalità decise dal Consiglio Direttivo. Ha facoltà di promuovere e/o coordinare iniziative ricreativo/culturali con Enti pubblici, privati ed organizzazioni sociali, può istituire apposite sedi distaccate che abbiano una loro autonomia organizzativa.

 

SOCI

 

Art. 4) Possono acquisire la qualità di Soci persone fisiche o giuridiche. I Soci si dividono in fondatori e ordinari, secondo le modalità e le condizioni di cui agli articoli seguenti.

 

Art. 5) Soci fondatori: sono le persone intervenute all’atto costitutivo. I Soci fondatori sono tenuti al pagamento delle quote associative.

Tali persone, enti e organizzazioni designano un loro rappresentante nel Consiglio Direttivo.

 

Art. 6) Soci ordinari: sono le persone fisiche o giuridiche che condividendo le finalità del Circolo si impegnano a collaborare al loro conseguimento.

La qualità di Socio ordinario si acquista con l’accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio direttivo e con il versamento della quota stabilita annualmente dall’Assemblea dei Soci.

Le quote ed i contributi associativi non possono essere trasmessi ad altri se non per causa di morte.

In caso di perdita della qualità di Socio, le quote ed i contributi restano acquisiti al patrimonio del Circolo.

La domanda di ammissione deve essere corredata dalla referenza di almeno due Soci fondatori o ordinari. L’Assemblea dei soci può in alcuni casi disporre l’esenzione del versamento della quota ordinaria.

Si perde la qualità di Socio per recesso, dimissioni, morosità (due annualità consecutive) e indegnità, in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo.

 

Art. 7) L’Assemblea dei Soci, a maggioranza dei presenti, delibera l’esclusione del Socio su proposta del Consiglio Direttivo nel caso di incompatibilità tra il comportamento del Socio e le finalità del Circolo.

 

Art. 8) Sono partecipanti la vita del Circolo coloro che condividono le finalità statutarie, operano per il conseguimento di esse, pur non assumendo la qualità di Socio con le relative responsabilità.

I criteri ed il regolamento per l’ammissione dei partecipanti nel Circolo sono deliberati dall’Assemblea.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 9) Organi del Circolo sono:

a)      Assemblea dei Soci;

b)      Consiglio Direttivo;

c)      Presidenza.

 

Art. 10) Assemblea dei Soci. L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota annuale, che hanno diritto di voto.

 

Art. 11) L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

-        Approvare gli orientamenti generali del Circolo;

-        Approvare i criteri di ammissione ed esclusione dei Soci e dei partecipanti;

-        Deliberare il bilancio consuntivo (entro il 30 giugno di ogni anno);

-        Approvare le quote associative annuale dei Soci fondatori e ordinari;

-        Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

-        Approvare tutti gli atti inerenti lo Statuto e le sue modificazioni;

-        Approvare i regolamenti associativi.

 

Art. 12) L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di due terzi dei Soci presenti e rappresentati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati e delibera a maggioranza dei voti.

            Ogni Socio rappresenta un voto.

            Tutti i Soci con diritto di voto sono eleggibili per gli incarichi direttivi del Circolo.

            Ciascun Socio può farsi rappresentare all’Assemblea da un altro Socio con delega scritta e firmata. Nessun Socio può cumulare più di tre deleghe.

 

Art. 13) L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo, mediante contestuale pubblicazione presso la sede del Circolo almeno 15 giorni prima della data prevista.

            L’assemblea è convocata, inoltre, ogni volta che viene ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo oppure, con le medesime modalità, da un numero di associati che rappresenti un terzo dei Soci.

 

Art. 14) L’Assemblea straordinaria, convocata dal Presidente è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di associati che rappresentano almeno due terzi dei voti spettanti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati e delibera a maggioranza dei voti.

            Spetta all’Assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento del Circolo.

 

Art. 15) Tutte le delibere e gli atti assembleari sono esposti presso la sede del Circolo, a cura del Presidente e del Segretario, entro 15 giorni dalla data di deliberazione.

            Con le stesse modalità sono pubblicati i bilanci ed i rendiconti annuali.

            Le delibere, i rendiconti e gli atti saranno altresì consegnati ai Soci che ne faranno formale richiesta scritta.

 

Art. 16) Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando è richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri.

            Il Consiglio ha il compito di attuare le Direttive Generali stabilite dall’Assemblea dei Soci e di promuovere, nell’ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali ed in particolare predisporre i bilanci annuali.

            Delibera, inoltre, l’adesione dei nuovi associati. Spettano comunque al consiglio Direttivo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono riservati, dalla legge e la presente Statuto, all’Assemblea.

            Elegge il Presidente ed eventualmente i Vice Presidenti. Stabilisce i criteri per gli incarichi; fissa il numero, i compiti e i rimborsi dei collaboratori amministrativi; delibera sulla quota di versamento dei partecipanti; compila il regolamento operativo ed amministrativo del Circolo.

            Il Presidente presiede le riunioni e svolge tutti gli adempimenti finalizzati all’attività del Consiglio stesso.

 

Art. 17) Il Consiglio direttivo è composto da non più di 7 membri eletti dall’Assemblea dei Soci, scelti tra i Soci fondatori ed ordinari. Resta in carica per la durata di tre anni.

            In caso di dimissioni e nei casi di cui all’art. 6, quarto comma, il consiglio provvede alla sostituzione alla prima riunione.

            Le cooptazioni non possono superare il numero di due, per la durata in carica del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui si dimetta la metà più uno dei Consiglieri, o ricorrono per essi le condizioni dell’art. 6, 4° comma del presente Statuto, l’intero Consiglio si intende decaduto e si procede conseguentemente alla convocazione dell’Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio.

            In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva.

 

Art. 18) La Presidenza. La Presidenza è composta dal Presidente e dai Vice Presidenti se nominati.

            La Presidenza segue e garantisce nelle attività sociali e culturali il perseguimento dei fini statutari e degli obbiettivi associativi; coordina le attività del Circolo sottoponendole alla valutazione ed alla ratifica del Consiglio Direttivo.

            In caso di assenza o di inadempimento tutte le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente più anziano tra i Vice Presidenti, se nominati, o dal Consigliere più anziano d’età.

            Il Presidente eletto dal Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale del Circolo e presiede le sedute del Consiglio. E’ il responsabile esecutivo delle decisioni del Consiglio Direttivo e ne cura ogni fase attuativa.

            Il presidente può delegare in forma scritta ad uno o più componenti del Consiglio in via temporanea o permanente il compito di alcuni atti stabilendone materia e limiti.

            Il Presidente può avvalersi del supporto tecnico di esperti e consulenti.

 

PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 19) Il patrimonio del Circolo è costituito:

a)      Dalle quote dei Soci;

b)      Dai beni mobili ed immobili che divengono proprietà del Circolo e siano destinati ai fini statutari;

c)      Da erogazioni, donazioni e lasciti;

d)      Da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

 

Il finanziamento annuale proviene:

a)      Dalle quote annuali dei Soci fondatori, ordinari e dai versamenti dei partecipanti;

b)      Da ogni altra entrata pubblica e privata che concorra ad incrementare l’attività associativa.

 

Art. 20) esercizio sociale: l’esercizio sociale inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

            Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, potranno essere destinate, con l’approvazione dell’Assemblea dei Soci, a finanziare le spese dell’anno successivo a quello in cui il contributo si riferisce.

            E’ fatto divieto di distribuzione tra i Soci, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, dell’avanzo e degli utili di gestione, nonché dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie, per l’intero periodo di esistenza del Circolo ed all’atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di legge.

 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 21) Lo scioglimento del Circolo è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

            In caso di scioglimento il patrimonio del Circolo sarà devoluto obbligatoriamente ad Associazioni ed istituzioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 22) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa vigente, a quella sulle Associazioni ed al Decreto Legislativo n. 460/97 e tornano applicabili le agevolazioni di cui all’art. 8 della Legge 266/91.

            A decidere per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.