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ASSICURAZIONE
CACCIA (Legge 157/92)
Soggetti
interessati:
Chiunque
intende esercitare attività venatoria
Iter
procedurale:
Cacciatori
debbono munirsi di polizza assicurativa:
-
per responsabilità civile da uso di armi per attività
venatoria, con massimale di almeno
1.000.000.000 per sinistro, di cui 750.000.000 per
persone danneggiate e 250.000.000 per danni ad animali e cose;
-
per infortuni connessi ad attività venatoria, con massimale di
almeno 100.000.000 per morte ad invalidità permanente.
Tariffe
assicurative vengono aggiornate ogni 4 anni con decreto MAF.
In
caso di incidente, il danneggiato può rivalersi direttamente
nei confronti della assicurazione del colpevole.
Costituito
dalle imprese di assicurazione, presso Istituto Nazionale
Assicurazione (I.N.A.), un "Fondo di garanzia per le
vittime della caccia" che consente il risarcimento dei
danni a terzi provocati da attività venatoria, nei seguenti
casi:
-
responsabile dei danni non venga identificato. Riconosciuti solo
danni a persona che comportano morte od invalidità permanente
superiore a 20% nel limite massimo riconosciuto di 750.000.000;
-
cacciatore responsabile dei danni non risulti coperto da
assicurazione. Risarcimento è riconosciuto sia per i danni alla
persona nel limite massimo di 750.000.000, sia per danni alle
cose di entità superiore a £. 1.000.000, nel limite massimo di
250.000.000.
"La
percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a
carico e la percentuale di reddito da sinistrato da calcolare a
favore di ciascuno dei viventi a carico" è fissata secondo
le norme previste dall'INAIL.
Istituto
Nazionale Assicurazioni, gestore del Fondo, può sempre avviare
azione di rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro
per recuperare l'indennizzo versato, maggiorato degli interessi
e spese.
Imprese
di assicurazione versano annualmente al Fondo una quota (Per il
1993: 5%) dei premi incassati per l'assicurazione obbligatoria
sull'attività venatoria.
Sanzioni:
Chiunque
esercita la caccia senza aver stipulato polizza di
assicurazione: multa da 200.000 a 1.200.000 (In caso di
recidiva: multa raddoppiata + sospensione per 1 anno licenza di
porto fucile)
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