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LEGGE 11 FEBBRAIO
1992, N. 157.
NORME
PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL
PRELIEVO VENATORIO
Pubblicata
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 febbraio
1992, n. 46
Articolo
1
(Fauna
selvatica)
1. La fauna
selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata
nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
2.
L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non
contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica
e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
3. Le regioni
a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla
gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica
in conformità alla presente legge, alle convenzioni
internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle
competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi
statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno
1990, n. 142.
4. Le
direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE
della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della
Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati,
concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono
integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini
previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre
attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa
esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della
Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con
legge 5 agosto 1981, n. 503.
5. Le regioni
e le province autonome in attuazione delle citate direttive
79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire
lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate
dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui
all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al
mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze
ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse
limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla
creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente
e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla
citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate
direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle
regioni e delle province autonome per un anno dopo la
segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro
dell'ambiente.
6. Le regioni
e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una
relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro
effetti rilevabili.
7. Ai sensi
dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per
il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro
dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e
delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di
conformità della presente legge e delle leggi regionali e
provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle
Comunità europee volti alla conservazione della fauna
selvatica.
Articolo
2
(Oggetto
della tutela)
1. Fanno
parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente
legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono
popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di
naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente
protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti
specie:
a) mammiferi:
lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus),
orso (Ursus arctos), martora (Martes martes),
puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra),
gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx),
foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di
cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus
corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
b) uccelli:
marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal
ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di
pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris),
tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea
leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus),
fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus
olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna
tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo
rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di
rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes),
pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis
tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus
grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus),
avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia, (Himantopus
himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice
di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus
audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus),
gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon
nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le
specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia
marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae),
gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);
c) tutte le
altre specie che direttive comunitarie o convenzioni
internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri indicano come minacciate di estinzione.
2. Le norme
della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai
topi propriamente detti, alle arvicole.
3. Il
controllo del livello di popolazione degli uccelli negli
aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al
Ministro dei trasporti.
Articolo
3
(Divieto
di uccellagione)
1. È vietata
in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di
cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo
di uova, nidi e piccoli nati.
Articolo
4
(Cattura
temporanea e inanellamento)
1. Le
regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti
scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle
ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di
studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di
mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e
piccoli nati.
2. L'attività
di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo
scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio
nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale
attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno
all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di
inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di
specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di
tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi
di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al
superamento del relativo esame finale.
3. L'attività
di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di
richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui
autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da
personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale
per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali
impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì
compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta
dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.
4. La cattura
per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per
esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena;
tordo sassello; tordo bottaccio; storno; merlo; passero; passera
mattugia; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti
ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati
ed immediatamente liberati.
5. È fatto
obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli
inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna
selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto,
il quale provvede ad informare il predetto Istituto.
6. Le regioni
emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea
e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.
Articolo
5
(Esercizio
venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)
1. Le
regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la
vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle
specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.
2. Le regioni
emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del
patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie
di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore
che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12,
comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci
unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di
quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività
venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il
patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo
complessivo di dieci unità.
3. Le regioni
emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che
le province rilasciano in numero non superiore a quello
rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.
4.
L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da
coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990.
Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può
essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle
priorità definite dalle norme regionali.
5. Non sono
considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
12, comma 5, gli appostamenni per la caccia agli ungulati e ai
colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.
6. L'accesso
con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami
vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la
forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b).
Oltre al titolare; possono accedere all'appostamento fisso le
persone autorizzate dal titolare medesimo.
7. È vietato
l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello
inamovibile, numerato secondo le norme regionali che
disciplinano anche la procedura in materia.
8. La
sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro
presentazione all'ente competente del richiamo morto da
sostituire.
9. È vietata
la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi
per l'attività venatoria.
Articolo
6
(Tassidermia)
1. Le
regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano
l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o
il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.
2. I
tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità
competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di
specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste
relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi
diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la
caccia della specie in questione.
3.
L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la
revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di
tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene
illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura
esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel
calendario venatorio.
4. Le regioni
provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un regolamento atto a
disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui
al comma 1.
Articolo
7
(Istituto
nazionale per la fauna selvatica)
1. L'Istituto
nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35
della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (6), dalla data di entrata
in vigore della presente legge assume la denominazione di
Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale
organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo
Stato, le regioni e le province.
2. L'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano
dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce
nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive
decentrate che forniscono alle regioni supporto per la
predisposizione dei piani regionali.
3. L'Istituto
nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il
patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di
studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre
componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento
ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia
degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del
territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività
di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio
italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in
particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica
europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con
le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di
controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle
regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri
tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle
province autonome.
4. Presso
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una
scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e
la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione
professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici
diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge una commissione istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un
rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da
un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un
rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore
generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge,
provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica
dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e
li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li
approva con proprio decreto.
5. Per
l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale
per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di
cui all'articolo 4.
6. L'Istituto
nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e
passivi aventi l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le
giurisdizioni amministrative e speciali.
Articolo
8
(Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale)
1. Presso il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto
da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro
dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre
rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle
province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione
venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti
delle associazioni di protezione ambientale presenti nel
Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante
dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente
nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del
Consiglio internazionale della caccia e della conservazione
della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per
la protezione degli animali, da un rappresentante del Club
alpino italiano.
2. Il
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed
associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro
dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.
3. Al
Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per
tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.
4. Il
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato
ogni cinque anni.
Articolo
9
(Funzioni
amministrative)
1. Le regioni
esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di
coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria
di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di
controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli
statuti regionali. Alle province spettano le funzioni
amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna
secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che
esercitano nel rispetto della presente legge.
2. Le regioni
a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni
amministrative in materia di caccia in base alle competenze
esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
Articolo
10
(Piani
faunistico-venatori)
1. Tutto il
territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a
pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto
attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle
effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di
altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al
conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione
mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la
regolamentazione del prelievo venatorio.
2. Le regioni
e le province, con le modalità previste nei commi 7 e 10,
realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la
destinazione differenziata del territorio.
3. Il
territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per
una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna
selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di
ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sè stante
ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per
cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia
comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di
altre leggi o disposizioni.
4. Il
territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i
territori di cui al comma 8, lettere a), b), e c). Si intende
per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini
venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la
sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.
5. Il
territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato
nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia
riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale.
6. Sul
rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono
forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità
stabilite dall'articolo 14.
7. Ai fini
della pianificazione generale del territorio
agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli
per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province
predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a
favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché
piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura
di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e
regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle
compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali
agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale tramite le loro strutture regionali.
8. I piani
faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:
a) le oasi di
protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla
sosta della fauna selvatica;
b) le zone di
ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per
l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili
all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla
stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il
territorio;
c) i centri
pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato
naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
d) i centri
privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale,
organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o
cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria
ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a
specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola,
di dipendenti della stessa e di persone nominativamente
indicate;
e) le zone e
i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani
anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna
di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione
può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero
ad imprenditori agricoli singoli o associati;
f) i criteri
per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori
dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica
alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi
vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c);
g) i criteri
per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari
o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si
impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e
all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle
lettere a) e b);
h)
l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli
appostamenti fissi.
9. Ogni zona
dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse,
secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura
dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato
della gestione della singola zona.
10. Le
regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante
il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo
criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica
garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11,
nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di
mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al
Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro
dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di
omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione
faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle
regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione,
che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e
della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante
modalità omogenee di rilevazione e di censimento.
12. Il piano
faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la
individuazione dei territori da destinare alla costituzione di
aziende faunistico-venatorie, di aziende
agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione
della fauna selvatica allo stato naturale.
13. La
deliberazione che determina il perimetro delle zone da
vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve
essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi
interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio
dei comuni territorialmente interessati.
14. Qualora
nei successivi sessanta giorni sia presentanta opposizione
motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte
dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40
per cento della superficie complessiva che si intende vincolare,
la zona non può essere istituita.
15. Il
consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui
non sia stata presentata formale opposizione.
16. Le
regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità
ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di
protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché
l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al
comma 7.
17. Nelle
zone non vincolate per la opposizione manifestata dai
proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni
caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni
possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito
della pianificazione faunistico-venatoria.
Articolo
11
(Zona
faunistica delle Alpi)
1. Agli
effetti della presente legge il territorio delle Alpi,
individuabile nella consistente presenza della tipica flora e
fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè stante.
2. Le regioni
interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1,
emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge
e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di
proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività
venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni
locali.
3. Al fine di
ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove
sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita
la immissione di specie autoctone previo parere favorevole
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
4. Le regioni
nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le
regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento
e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle
Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.
Articolo
12
(Esercizio
dell'attività venatoria)
1. L'attività
venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai
cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti
previsti dalla presente legge.
2.
Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto
all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante
l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
3. È
considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il
soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine
di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per
abbatterla.
4. Ogni altro
modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso
fortuito o per forza maggiore.
5. Fatto
salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco,
l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via
esclusiva in una delle seguenti forme:
a) vagante in
zona Alpi;
b) da
appostamento fisso;
c)
nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite
dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio
destinato all'attività venatoria programmata.
6. La fauna
selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto
delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che
l'ha cacciata.
7. Non
costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica
ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8,
lettera d).
8. L'attività
venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il
diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di
fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi
o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di
lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per
ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali
ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni
correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale
di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente.
9. Il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro
anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.
10. In caso
di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad
azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione
presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la
relativa polizza.
11. La
licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su
tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio
nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle
norme emanate dalle regioni.
12. Ai fini
dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario
il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di
residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il
calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli
ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività
venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da
quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima,
vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni
sopramenzionate.
Articolo
13
(Mezzi
per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. L'attività
venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima
liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con
caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non
superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a
caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di
calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di
altezza non inferiore a millimetri 40.
2. È
consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne
(combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non
superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non
inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli
delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non
lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona
faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad
anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo
caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un
colpo.
5. Sono
vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio
non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il
titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di
caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare,
oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio
atti alle esigenze venatorie (Nota
1).
Articolo
14
(Gestione
programmata della caccia)
1. Le
regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio
agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi
dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di
dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati
da confini naturali.
2. Le regioni
tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì,
individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due
o più province contigue.
3. Il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con
periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari,
l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito
territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto
fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano
l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio
agro-silvo-pastorale nazionale (Nota
2).
4. Il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì
l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso
nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in
comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale
indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori,
ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da
appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi (Nota
2).
5. Sulla base
di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda
all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un
ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino
compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad
altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una
diversa regione, previo consenso dei relativi organi di
gestione.
6. Entro il
30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di
residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il
31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
7. Entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni
e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3
e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e
pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di
attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria
inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e
delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano
faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità
di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti
territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata
in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e
ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali
modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del
regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.
8. È facoltà
degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei
comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei
rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori
superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché
si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni
positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con
legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai
sensi del presente comma.
9. Le regioni
stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche
economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità
faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti
territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre,
sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori
non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.
10. Negli
organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere
assicurata la presenza paritaria, in misura pari
complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei
rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute,
ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per
cento dei componenti è costituito da rappresentanti di
associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio
nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti
degli enti locali.
11. Negli
ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e
organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali
e della consistenza faunistica, programma agli interventi per il
miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di
incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:
a) la
ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il
territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei
mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da
interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88
del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e
di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione
di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
b) la tutela
dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei
riproduttori;
c) la
collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa
preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della
pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della
manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna
selvatica.
12. Le
province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli
appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non
deve comunque ostacolare l'attuazione del piano
faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino
preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile
del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del
conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti
fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente
legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali,
non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h).
13.
L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è
consentito a condizione che non si produca modifica di sito.
14. L'organo
di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì,
all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni
arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e
dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione
di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini
della prevenzione dei danni medesimi.
15. In caso
di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente
articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il
termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il
quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via
sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto con il Ministro dell'ambiente.
16. A partire
dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle
province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è
consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione
venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è
consentito.
17. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti
stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9
della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi
della presente legge, provvedono alla pianificazione
faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla
determinazione della densità venatoria, nonché alla
regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di
competenza.
Articolo
15
(Utilizzazione
dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)
1. Per
l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio
regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è
dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi
a cura della amministrazione regionale in relazione alla
estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette
alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.
2. All'onere
derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si
provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse
di concessione regionale di cui all'articolo 23.
3. Il
proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo
stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare,
entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano
faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale
richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta
giorni.
4. La
richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della
pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. E'
altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme
regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con
l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate
nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali
o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di
danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse
economico, sociale o ambientale.
5. Il divieto
è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse,
a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali
delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area
interessata.
6. Nei fondi
sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a
chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare
l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del
divieto.
7.
L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui
terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in
attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee
da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti
specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a
soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino
alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante
è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione
individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione
all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o
intensive.
8.
L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da
muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di
altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua
perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e
la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si
intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai
competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei
fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro
carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
9. La
superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della
quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale
di cui all'articolo 10, comma 3.
10. Le
regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con
presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le
particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e
stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato
nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.
11. Scaduti i
termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per
l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della
presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva
secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque,
a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo
comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano
esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione
programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14 (Nota
3).
Articolo
16
(Aziende
faunistico-venatorie e aziende agrituristico-venatorie)
1. Le
regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per
cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:
a)
autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende
faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di
concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e
faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina
e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica;
dette concessioni devono essere corredate di programmi di
conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire
l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la
caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario
venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In
ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito
immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data
del 31 agosto;
b)
autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende
agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette
a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti
l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di
fauna selvatica di allevamento.
2. Le aziende
agri-turistico-venatorie devono:
a) essere
preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo
faunistico;
b) coincidere
preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole
ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse
da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n.
1094/88.
3. Le aziende
agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono
essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e
fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni
internazionali.
4.
L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al
comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente
legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma
5.
Articolo
17
(Allevamenti)
1. Le regioni
autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica
a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. Le
regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la
cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti
dei cani da caccia.
3. Nel caso
in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal
titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare
semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel
rispetto delle norme regionali.
4. Le
regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di
ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola,
consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel
rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di
mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui
all'articolo 13.
Articolo
18
(Specie
cacciabili e periodi di attività venatoria)
1. Ai fini
dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di
fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i
periodi sottoindicati:
a) specie
cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia
turtur); merlo (Turdus merula); [passero (Passer
italiae)] (Nota
4); [passera mattugia (Passer montanus)] (Nota
4); [passera oltremontana (Passer domesticus)] (Nota
4); allodola (Alauda arvensis); [colino della
Virginia (Colinus virginianus)] (Nota
4); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris
rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre
comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis);
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus
floridamus);
b) specie
cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
[storno (Sturnus vulgaris)] (Nota
4); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus
philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano
(Phasianus colchicus); germano reale (Anas
platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella
d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca);
canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus
aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas
acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas
clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya
fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago);
colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes
minimus); [fringuello (Fringilla coelebs)] (Nota
5); [peppola (Fringilla montifringilla)] (Nota
5); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax
rusticola); [taccola (Corvus monedula)] (Nota
4); [corvo (Corvus frugilegus)] (Nota
4); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus
vanellus); [pittima reale (Limosa limosa)] (Nota
4); cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica);
volpe (Vulpes vulpes);
c) specie
cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus
mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); [francolino
di monte (Bonasa bonasia)] (Nota
4); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra
rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus
elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon),
con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus
timidus);
d) specie
cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al
31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).
2. I termini
di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate
specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse
realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo
parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini
devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31
gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo
indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata
alla preventiva predisposizione di adeguati piani
faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per
la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di
abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di
selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal
1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.
3. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il
Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle
specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta
approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle
convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni
dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti
direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali
sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole
specie sul territorio.
4. Le
regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario
regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria,
nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con
l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in
ciascuna giornata di attività venatoria.
5. Il numero
delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a
tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al
cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei
quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso
sospeso.
6. Fermo
restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì,
le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica
e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in
deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio
venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei
periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.
7. La caccia
è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al
tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita
fino ad un'ora dopo il tramonto.
8. Non è
consentita la posta alla beccaccia né la caccia da
appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.
Articolo
19
(Controllo
della fauna selvatica)
1. Le regioni
possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a
determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18,
per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza
faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali,
stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le
regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per
la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione
biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per
la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche,
provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche
nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato
selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di
metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei
predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di
abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie
venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste
ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori
dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti
di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie
forestali e delle guardie comunali munite di licenza per
l'esercizio venatorio.
3. Le
province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani
di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché
munite di licenza per l'esercizio venatorio.
Articolo
20
(Introduzione
di fauna selvatica dall'estero)
1.
L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché
appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a
scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.
2. I permessi
d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che
dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni
singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune
garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi
controlli sanitari.
3. Le
autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono
rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su
parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel
rispetto delle convenzioni internazionali.
Articolo
21
(Divieti)
1. È vietato
a chiunque:
a)
l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e
privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti
ad attività sportive;
b)
l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali
regionali e nelle riserve naturali conformemente alla
legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali.
Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data
di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le
regioni adeguano la propria legislazione al disposto
dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31
gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale
riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge
medesima (Nota
6);
c)
l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di
ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna
selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che,
secondo le disposizioni regionali, sentito il parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino
condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della
fauna selvatica;
d)
l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato
ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile
dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché
dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti
il divieto;
e)
l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze
di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento
metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o
a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da
vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili,
eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
f) sparare da
distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da
caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a
meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di
altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili
adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di
comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate
quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri
impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti
ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed
all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione
agro-silvo-pastorale;
g) il
trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove
è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di
qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per
l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni
regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano
scariche e in custodia;
h) cacciare a
rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo
venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli
specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare
sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
l) cacciare a
distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole
in funzione;
m) cacciare
su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo
che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni
emanante dalle regioni interessate;
n) cacciare
negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali
in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni
allagati da piene di fiume;
o) prendere e
detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli
appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti
all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e
cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle
oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte,
purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle
ventiquattro ore successive alla competente amministrazione
provinciale;
p) usare
richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
q) usare
richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli
acquatici;
r) usare a
fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati
per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico,
elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione
del suono;
s) cacciare
negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o
dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca,
quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse,
indicanti il divieto di caccia;
t)
commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti
per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
u) usare
munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o
bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole,
reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare
impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o
impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di
balestre;
v) vendere a
privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;
z) produrre,
vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa)
l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a
partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
bb) vendere,
detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché
loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili,
appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle
seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice
rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara);
starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus);
colombaccio (columba palumbus);
cc) il
commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica
nazionale non proveniente da allevamenti;
dd)
rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine
le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge
o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali,
ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice
penale;
ee) detenere,
acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione
dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle
modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica
lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata
dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;
ff) l'uso dei
segugi per la caccia al camoscio.
2. Se le
regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo
1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di
migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per
provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare
lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa
marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni
provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da
tasse.
3. La caccia
è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di
migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli
stessi.
(Nota
6) Lettera così modificata dall'art. 11-bis, D.L. 23
ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto
che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle
presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore
della legge di conversione del suddetto decreto-legge.
Articolo
22
(Licenza
di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione
all'esercizio venatorio)
1. La licenza
di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità
alle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il primo
rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito
l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami
pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione
in ciascun capoluogo di provincia.
3. La
commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati
in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un
laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in
vertebrati omeotermi.
4. Le regioni
stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che
devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:
a)
legislazione venatoria;
b) zoologia
applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle
specie cacciabili;
c) armi e
munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela
della natura e principi di salvaguardia della produzione
agricola;
e) norme di
pronto soccorso.
5.
L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti
e cinque gli esami elencati al comma 4.
6. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le
regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche
innovative della legge stessa.
7.
L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che
per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della
stessa in caso di revoca.
8. Per
sostenere gli esami il candidato deve essere munito del
certificato medico di idoneità.
9. La licenza
di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e
può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un
nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a
tre mesi dalla domanda stessa.
10. Nei
dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il
cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se
accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da
almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme
della presente legge comportanti la sospensione o la revoca
della licenza ai sensi dell'articolo 32.
11. Le norme
di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio
della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.
Articolo
23
(Tasse
di concessione regionale)
1. Le
regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per
realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi
regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di
concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16
maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio
dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo
22.
2. La tassa
di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere
fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore
al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26,
sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive
modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il
cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente
all'estero.
3. Nel caso
di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la
tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione
regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci
all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di
rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante
l'anno.
4. I proventi
della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il
finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di
valorizzazione del territorio presentati anche da singoli
proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della
programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione
di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei
riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli
apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione
di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a
tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli
per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per
l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale
della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche
al fine di prevenire incendi.
5. Gli
appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e
le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse
regionali.
Articolo
24
(Fondo
presso il Ministero del tesoro)
1. A
decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è
istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una
addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26,
sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive
modificazioni.
2. Le
disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di
ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto
con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste,
nel seguente modo:
a) 4 per
cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti
istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale;
b) 1 per
cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato
italiano al Consiglio internazionale della caccia e della
conservazione della selvaggina;
c) 95 per
cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in
proporzione alla rispettiva, documentata consistenza
associativa.
3.
L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai
fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.
4.
L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo
alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta
l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge
21 marzo 1958, n. 259.
Articolo
25
(Fondo
di garanzia per le vittime della caccia)
1. È
costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un
Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il
risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio
dell'attività venatoria nei seguenti casi:
a)
l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia
identificato;
b)
l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non
risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile
verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8.
2.
Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento
è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato
la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento,
con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata
dall'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b)
del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona,
con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12,
comma 8, nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia
superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale
ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato
articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanente,
la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del
sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a
carico sono determinate in base alle norme del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
3. Le modalità
di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni
del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
4. Le imprese
esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile di cui all'articolo 12, comma 8, sono tenute a versare
annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione
autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un
contributo da determinarsi in una percentuale dei premi
incassati per la predetta assicurazione. La misura del
contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite
massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso
decreto sono stabilite le modalità di versamento del
contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge
il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per
cento dei premi del ramo responsabilità civile generale
risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da conguagliarsi
l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'articolo 12,
comma 8.
5. L'Istituto
nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di
garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di
transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal
comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile
del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei
relativi interessi e spese.
Articolo
26
(Risarcimento
dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività
venatoria)
1. Per far
fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla
produzione agricola e alle opere approntate sui terreni
coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da
quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a
cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai
risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei
proventi di cui all'articolo 23.
2. Le regioni
provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il
funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la
relativa gestione un comitato in cui siano presenti
rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie
nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.
3. Il
proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare
tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che
procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche
mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni
successivi alla liquidazione.
4. Per le
domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il
procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma
regionale.
Articolo
27
(Vigilanza
venatoria)
1. La
vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi
regionali è affidata:
a) agli
agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A
tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione
vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il
servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui
all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi
di cui sopra sono portate e detenute in conformità al
regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo
1986, n. 65;
b) alle
guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di
protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di
protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente,
alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai
sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La
vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli
ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello
Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate
comunali, forestali e campestri ed alle guardie private
riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e
zoofile riconosciute da leggi regionali.
3. Gli agenti
svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della
circoscrizione territoriale di competenza.
4. La
qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini
in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle
regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni
disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale
esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di
rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed
ambientaliste.
5. Agli
agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato
l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui
esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è
vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro
funzioni.
6. I corsi di
preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento
delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla
tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle
produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle
associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo
della regione.
7. Le
province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle
associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.
8. Il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il
Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine
alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b),
rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle
guardie volontarie.
9. I
cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria
volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge,
non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.
Articolo
28
(Poteri
e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)
1. I soggetti
preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27
possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi
o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di
caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso
di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del
contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna
selvatica abbattuta o catturata.
2. Nei casi
previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che
esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al
sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di
caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati.
In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo
30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti
mezzi sono in ogni caso confiscati.
3. Quando è
sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o
agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla
disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna
viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora
non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado
di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva
reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva
sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la
liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori.
Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua
vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona
cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente
che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito
sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto
corrente intestato alla regione.
4. Della
consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o
agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte
le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e
quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.
5. Gli organi
di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria,
i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle
disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali,
conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere
specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali
osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da
cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle
disposizioni vigenti.
6. Gli agenti
venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato
servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n.
772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi
all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il
divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.
Articolo
29
(Agenti
dipendenti degli enti locali)
1. Ferme
restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65,
gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a
norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di
agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività
di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali
sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le
armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli
attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
2. Gli stessi
agenti possono redigere i verbali di contestazione delle
violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla
presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28,
anche fuori dall'orario di servizio.
Articolo
30
(Sanzioni
penali)
1. Per le
violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle
leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto
da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire
5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto
generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di
apertura fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto
da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire
4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli
compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) l'arresto
da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire
12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso,
stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d) l'arresto
fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per
chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali
regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione,
nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini
urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
e) l'arresto
fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000
per chi esercita l'uccellagione;
f) l'arresto
fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi
esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
g) l'ammenda
fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene
esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non
contemplati nella lettera b), della quale sia vietato
l'abbattimento;
h) l'ammenda
fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie
di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è
consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi
esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica
a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di
cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale
infrazione si applica altresì la misura della confisca dei
richiami (Nota
7);
i) l'arresto
fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi
esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da
aeromobili;
l) l'arresto
da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000
per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica
in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la
fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
2. Per la
violazione delle disposizioni della presente legge in materia di
imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni
che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui
spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni
possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia
e imbalsamazione.
3. Nei casi
di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626
del codice penale (Nota
8). Salvo quanto espressamente previsto dalla presente
legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di
regolamento in materia di armi.
4. Ai sensi
dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo
si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate
dalle leggi provinciali (Nota
9).
Articolo
31
(Sanzioni
amministrative)
1. Per le
violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi
regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come
reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione
amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita
la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi
dell'articolo 12, comma 5;
b) sanzione
amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita
la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se
la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire
400.000 a lire 2.400.000;
c) sanzione
amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita
la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di
concessione governativa o regionale; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire
3.000.000;
d) sanzione
amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita
senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende
faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di
riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia
programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la
sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di
ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire
4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono
ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante
sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di
caccia viciniore a quello autorizzato;
e) sanzione
amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita
la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la
violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire
500.000 a lire 3.000.000;
f) sanzione
amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita
la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle
disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni
agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione
è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
g) sanzione
amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita
la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte,
cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque;
se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire
400.000 a lire 2.400.000;
h) sanzione
amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si
avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle
disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5,
comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è
da lire 500.000 a lire 3.000.000;
i) sanzione
amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue
le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
l) sanzione
amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo,
per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui
all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di
eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20
per altre introduzioni;
m) sanzione
amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur
essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la
licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale;
la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il
documento entro cinque giorni.
2. Le leggi
regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio
della tabellazione dei terreni.
3. Le regioni
prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui
all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o
violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
4. Resta
salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per
la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
5. Nei casi
previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli
624, 625 e 626 del codice penale.
6. Per quanto
non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni (Nota
10).
Articolo
32
(Sospensione,
revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile
per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio)
1. Oltre alle
sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi
riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di
condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al
comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa
dispone:
a) la
sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia,
per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto
articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), ed i), nonché,
relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f),
g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui
all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
b) la revoca
della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto
di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal
predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché,
relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d)
ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui
all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
c)
l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto
di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto
articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente
alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma,
n. 1, del codice penale;
d) la
chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo
provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso
previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle
ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1,
del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per
un periodo da due a quattro mesi.
2. I
provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore
della provincia del luogo di residenza del contravventore, a
seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario,
quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene
definitivo il provvedimento di condanna.
3. Se
l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta
giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà
notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30,
comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale
può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo
della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
4. Oltre alle
sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il
provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto
di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso
articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione
sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d),
f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata
lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta
per un periodo di tre anni.
5. Il
provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile
per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore
della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso
l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità
amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento
in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata
proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che
è stato definito il relativo giudizio.
6. L'organo
accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma
del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini
della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma
delle leggi di pubblica sicurezza.
Articolo
33
(Rapporti
sull'attività di vigilanza)
1.
Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo
9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a
decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di
dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo
stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli
accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di
illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni
amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine
il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale,
entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici
inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.
2. I rapporti
di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di
ottobre di ciascun anno.
Articolo
34
(Associazioni
venatorie)
1. Le
associazioni venatorie sono libere.
2. Le
associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono
chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente
legge, purché posseggano i seguenti requisiti:
a) abbiano
finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
b) abbiano
ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione
a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;
c) dimostrino
di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo
del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di
statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello
in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.
3. Le
associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il
Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale.
4. Qualora
vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la
revoca del riconoscimento stesso.
5. Si
considerano riconosciute agli effetti della presente legge la
Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie
nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione
nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale
Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina,
Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già
riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo
unico delle norme per la protezione della selvaggina e per
l'esercizio della caccia, approvata con regio decreto 5 giugno
1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2
agosto 1967, n. 799.
6. Le
associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte
alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Articolo
35
(Relazione
sullo stato di attuazione della legge)
1. Al termine
dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al
Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro
dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente
legge.
2. Sulla base
della relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al
Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione
della presente legge.
Articolo
36
(Disposizioni
transitorie)
1. Le aziende
faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi
dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla
naturale scadenza della concessione sono regolate in base al
provvedimento di concessione.
2. Su
richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le
aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende
agrituristico-venatorie.
3. Coloro
che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite
ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un
numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono
tenuti a farne denuncia all'ente competente.
4. In sede di
prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste
definisce l'indice di densità venatoria minima di cui
all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. Entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono
fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti
partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della
presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo
modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa
nella stagione venatoria 1994-1995.
6. Le regioni
adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme
stabiliti dalla presente legge entro e non oltre il 31 luglio
1997 (Nota 11).
7. Le regioni
a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo
termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai
princìpi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei
limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.
Articolo
37
(Disposizioni
finali)
1. È
abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra
disposizione in contrasto con la presente legge.
2. Il limite
per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma
dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come
modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e
dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è
soppresso.
3. Ferme
restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente
nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile
volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la
vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi
regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma
1, lettera b).
NOTE
Nota
1
La Corte
costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95 (Gazz.
Uff. 5 aprile 1995, n. 14, serie speciale), ha dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art.
13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3
della Costituzione.
Nota
2
Il D.M. 30
gennaio 1993 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1993, n. 7), sostituendo il
precedente D.M. 31 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1993, n.
15), ha così disposto:
Art. 1.
L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma
3, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima
attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia, già
fissato con D.M. 31 dicembre 1992, è ridefinito pari a 0,0526
cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore.
Art. 2.
L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma
4, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima
attuazione e per il territorio compreso nella zona faunistica
delle Alpi è ridefinito pari a 0,0518 cacciatori/ettaro, ovvero
19,30 ettari/cacciatore».
Nota
3
Comma così
modificato dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo
stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i
fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data
anteriore a quella di entrata in vigore della legge di
conversione del suddetto decreto-legge.
Nota
4
Il D.P.C.M.
21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1997, n. 98),
entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco
la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto
che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed
amministrativi.
Nota
5
Il D.P.C.M.
22 novembre 1993 (Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1994, n. 76) ha
escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso
decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti
legislativi e amministrativi.
Nota
6
Lettera così
modificata dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo
stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i
fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data
anteriore a quella di entrata in vigore della legge di
conversione del suddetto decreto-legge.
Nota
7
La Corte
costituzionale, con ordinanza 20 - 30 marzo 1995, n. 95 (Gazz.
Uff. 5 aprile 1995, n. 14, serie speciale), ha dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art.
13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3
della Costituzione.
Nota
8
La Corte
costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 32 (Gazz.
Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 30, comma 3, primo periodo, sollevata
in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione.
Nota
9
La Corte
costituzionale, con ordinanza 12 - 19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz.
Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento
agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.
Nota
10
La Corte
costituzionale, con ordinanza 12 - 19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz.
Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento
agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.
Nota
11
Comma così
modificato dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo
stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i
fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data
anteriore a quella di entrata in vigore della legge di
conversione del suddetto decreto-legge.
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